AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dalle relative note. Art. 1. Modifica della definizione di natante 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; c) imbarcazione da diporto: ogni unita' destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; d) natante da diporto: ogni unita' da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.". 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' inserito il seguente: "E' motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.". 3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.". 4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Sono natanti: a) le unita' da diporto a remi; b) le unita' da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.". (( 5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge )) (( 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della )) (( legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 )) (( aprile 1986, n. 193, e' inserito il seguente: )) (( "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea )) (( retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto )) (( estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come )) (( le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le )) (( falchette e similari". )) 6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "La navigazione e l'utilizzazione delle unita' da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorita' marittime o della navigazione interna.". 7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, cosi' come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonche' la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.".