AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1994 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   dalle
relative note.
 
                               Art. 1.
                Modifica della definizione di natante
 
  1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e' sostituito dal seguente:
  "Ai fini  della  presente  legge,  le  costruzioni  destinate  alla
navigazione da diporto sono denominate:
    a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
    b)  nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se
con motore ausiliario, destinata alla navigazione da  diporto  avente
lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
    c)   imbarcazione   da   diporto:   ogni  unita'  destinata  alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri
7,50 se a motore o a  metri  10  se  a  vela,  anche  se  con  motore
ausiliario;
    d)  natante  da  diporto: ogni unita' da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se  a
vela, anche se con motore ausiliario.".
  2.  Dopo  il  quinto  comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge  6  marzo  1976,  n.  51,  e
sostituito  dall'articolo  1  della  legge 26 aprile 1986, n. 193, e'
inserito il seguente:
  "E' motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista,  meccanica
e  a  vela,  in  cui  il rapporto tra superficie in metri quadrati di
tutte le  vele  che  possono  essere  bordate  contemporaneamente  in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco
genoa  e  le  vele  di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la
potenza  del  motore  in  cv  o  in  kw  sia   superiore   o   uguale
rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.".
  3.  Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   del   codice   della
navigazione,  dei  relativi  regolamenti  di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate,  ad  ogni
effetto,  alle  navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore
alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica  ed  alle  25  in  ogni
altro  caso,  anche  se  l'imbarcazione  supera detta stazza, fino al
limite di 24 metri.".
   4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11  febbraio  1971,
n.  50,  come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n.
51, e dall'articolo 12  della  legge  26  aprile  1986,  n.  193,  e'
sostituito dal seguente:
  "Sono natanti:
    a) le unita' da diporto a remi;
    b)  le  unita'  da  diporto  aventi  lunghezza  fuori  tutto  non
superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela,  anche  se
con  motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto
non superiore a metri 10.".
(( 5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge             ))
(( 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della  ))
(( legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26    ))
(( aprile 1986, n. 193, e' inserito il seguente:                   ))
(( "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea     ))
(( retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto    ))
(( estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come ))
(( le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le        ))
(( falchette e similari".                                          ))
  6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della  legge  11  febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "La   navigazione   e   l'utilizzazione  delle  unita'  da  diporto
denominate  acquascooters  o  moto  d'acqua  e  mezzi  similari  sono
disciplinate  con  ordinanze  delle  competenti autorita' marittime o
della navigazione interna.".
  7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, cosi' come introdotto dall'articolo  12  della  legge  26  aprile
1986, n. 193, e' sostituito dal seguente:
  "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono
stabilite  le  norme tecniche per determinare il numero massimo delle
persone trasportabili, il  numero  minimo  delle  persone  componenti
l'equipaggio  dei  natanti  di  cui  al presente articolo, nonche' la
potenza minima e massima dei motori installabili  a  bordo  di  detti
natanti,  in  base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche
strutturali.".